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Chi è e cosa fa il Giudice Popolare?
Il giudice popolare è un cittadino italiano chiamato a far parte del Collegio giudicante presso la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello, a seguito di estrazione a sorte, da parte del Tribunale, dagli appositi Albi predisposti d'ufficio dai Comuni.
E' obbligatoria l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari da parte del Comune?
Sì, l'iscrizione è obbligatoria ed è prevista dalla legge 10 Aprile 1951, n. 287 che all'art. 11 dice testualmente "L'Ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio".
L'Ufficio Elettorale del Comune predispone solamente gli elenchi dei nominativi i quali vengono poi inviati al Tribunale, per gli adempimenti di sua competenza.
Per approfondire: https://www.giustizia.it
Si può chiedere la cancellazione dall'Albo dei Giudici Popolari?
No, non è possibile la cancellazione su richiesta.
La cancellazione avviene solo d'ufficio per perdita dei requisiti (es. emigrazione, decesso, condanne, perdita cittadinanza italiana, superamento 65 anni di età).
Devo fare qualcosa per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari?
L'iscrizione viene fatta d'ufficio da parte del Comune ogni due anni.
Al cittadino è richiesto solo di fornire i dati che gli vengono richiesti al fine di formare gli elenchi con tutte le informazioni necessarie.
Che impegno comporta l'incarico di Giudice Popolare?
Le modalità, le tempistiche e il compenso sono regolati direttamente dal Tribunale.
Prima di un eventuale incarico, a seguito di sorteggio dalle liste fornite dai comuni, la persona verrà sottoposta ad un colloquio conoscitivo.
Per approfondire: https://www.giustizia.it
Edilizia
Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) è stato introdotto e disciplinato a livello nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 5.
Il SUE è l'unico punto di accesso dei professionisti e dei cittadini per inviare pratiche riguardanti titoli abilitativi e interventi edilizi.
Cos'è la firma elettronica avanzata (FEA)?
La firma elettronica avanzata (FEA) è un particolare tipo di firma elettronica con il quale si possono firmare tutti gli atti ad esclusione dei contratti relativi a beni immobili (per i quali è richiesta l'apposizione della firma digitale).
Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica avanzata?
Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis stabilisce che:
Come faccio a predisporre gli allegati di un'istanza telematica ?
Se non diversamente specificato, i documenti allegati a un'istanza devono essere in formato PDF/A. Questo formato garantisce infatti il mantenimento dell'aspetto del documento originario, sia esso una pagina di testo, una fotografia o un disegno in quanto non può essere modificato. Questa caratteristica, unita alla firma elettronica, lo rende adatto a trasmettere informazioni nei procedimenti formali.