Descrizione
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello "ius sanguinis")
- l'acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello "ius soli")
- la possibilità della doppia cittadinanza
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
- cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")
- cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")
- acquisto della cittadinanza durante la minore età
- acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
- cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
- acquisto della cittadinanza per residenza
- concessione della cittadinanza per meriti speciali
- riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Interno e della Farnesina.
In Comune di Fiesso d'Artico …
Ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per controversie relative al procedimento di riconoscimento o conferimento cittadinanza italiana, è possibile presentare ricorso gerarchico alla Prefettura di Venezia, entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del provvedimento, per il quale si presenta ricorso.
In allegato sono riportate le seguenti informative trattamento dati personali relative al procedimento in oggetto:
Informativa trattamento dati personali Sezione Servizi Demografici
Approfondimenti
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.
Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato
Le condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.
L'autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.
Acquista la cittadinanza italiana:
- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b)
- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 2).
Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
- riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione
- adozione
- naturalizzazione del genitore.
Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 1).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza" (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 2).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:
- atto di nascita (ai fini dell'esatta individuazione dell’interessato)
- atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità
- certificato di cittadinanza del genitore.
Questi atti costituiscono il presupposto per chiedere il beneficio in esame.
Cittadinanza per adozione
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile emanato dal tribunale per i minorenni.
Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.
Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori
Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza".
L'acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
- il rapporto di filiazione
- la minore età del figlio
- la convivenza con il genitore.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
L'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.
In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
- due anni di residenza legale dopo il matrimonio se residente in Italia o tre anni dopo il matrimonio se residente all'estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)
- validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino al giuramento (Circolare ministeriale 11/11/1992, n. 601)
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici
- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, Titolo I, Capo I, Capo II e Capo III del Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, Codice penale (delitti contro la personalità dello Stato)
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.
La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:
- al prefetto, per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, se il coniuge straniero ha la residenza all'estero
- al Ministro dell'Interno, se sussistono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9 prevede modalità differenziate in funzione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.
In via ordinaria viene chiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari, ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:
- tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente
- quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea
- cinque anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico.
Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.
Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
L'avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.
Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.
Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, eccetto per il caso della cittadinanza "jure sanguinis", è soggetto al pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis). Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo previsto.
A partire dal 1° febbraio 2024, la notificazione dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali.
Le Prefetture trasmetteranno i decreti tramite il sistema CIVES alla piattaforma, la quale provvederà alla notificazione ai richiedenti.
Una volta ricevuta la notifica, l’interessato potrà scaricare in CIVES i documenti necessari per il giuramento.
Per accedere a quest'ultimo, sarà necessario presentare in formato cartaceo il decreto e l’avviso di ricezione. Il giuramento dovrà essere effettuato entro sei mesi dal perfezionamento della notifica che sarà verificata dall’Ufficiale di Stato Civile.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il manuale del Ministero dell’Interno e il vademecum.