Descrizione
Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
Approfondimenti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Il diritto d’accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla Legge, dal regolamento governativo di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) Nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni.
Il diritto di accesso è altresì escluso per quei documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale.
Per tutti i singoli casi di esclusione dall’accesso si rimanda all’art. 9 del Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Oltre agli eventuali diritti di segreteria o istruttoria previsti, se si chiede una estrazione di copia è necessario pagare i relativi costi di riproduzione.
Se vi sono controinteressati ai documenti per i quali si richiede l’accesso, il Comune è tenuto a comunicare agli stessi con raccomandata A/R l’avvenuta richiesta, inviando contestualmente copia dell'istanza, ed entro dieci giorni dalla ricezione gli stessi controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta d’accesso.