Descrizione
Le imprese installatrici devono eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando materiali parimenti costruiti a regola d'arte (Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 6). Dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente comprese quelle di funzionalità dell'impianto, al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 7).
La dichiarazione è sottoscritta dall'impresa installatrice e comprende la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e, ove previsto, il progetto descritto dal Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 5.
In alternativa, per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, questo atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza di un professionista abilitato o un soggetto che ricopre il ruolo di responsabile tecnico abilitato (Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 7, com. 6).
In caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti deve essere trasmessa la relativa dichiarazione di conformità, collaudo o dichiarazione di rispondenza. Se i lavori sono oggetto di un intervento edilizio, la documentazione deve essere trasmessa in allegato alla segnalazione certificata di agibilità.
In Comune di Fiesso d'Artico …
In allegato sono riportate le seguenti informative trattamento dati personali relative al procedimento in oggetto:
Approfondimenti
La dichiarazione di conformità è necessaria per gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, in particolare per:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- impianti di protezione antincendio.
La documentazione, già sottoscritta da parte del soggetto incaricato alla redazione, deve essere controfirmata elettronicamente dal tecnico che trasmette la pratica con firma elettronica, il quale si deve far carico di verificare la correttezza formale della dichiarazione che trasmette.
Il soggetto incaricato alla redazione della dichiarazione può:
- apporre una firma elettronica al documento
- apporre una firma autografa, allegando ad essa anche la copia del proprio documento d'identità (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 38, com. 2).