Chiedere la concessione del contributo sostegno affitto (FSA)

Descrizione

Chiedere la concessione del contributo sostegno affitto (FSA)

La Legge 09/12/1998, n. 431, art. 11 ha istituito un Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, distribuito dai Comuni in base alle disponibilità e ai criteri stabiliti dalla Regione Veneto.

L'ammissione al contributo per l'affitto è previsto attraverso un apposito bando annuale. La periodicità del bando dipende in ogni caso dalle indicazioni regionali.

In Comune di Fiesso d'Artico …

Per informazioni sulla presentazione dell'istanza di contributo Fondo Sostegno Affitti (FSA) 2022, è possibile accedere alla notizia sull'home page del sito comunale al seguente link: Bando Fondo Sostegno Affitti 2022

In allegato sono riportate le seguenti informative trattamento dati personali relative al procedimento in oggetto:

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Requisiti

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

  • sia residente nel Comune
  • occupava, nell'anno di riferimento, l’alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98
  • presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 15.000,00
  • i canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11
  • se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni
  • se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Sono esclusi:

  • i nuclei familiari titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a € 26.676,52 purché la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferiore al 50%. Sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite
  • qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado
  • il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura inferiore al 16% e l’ISEEfsa sia superiore a 10.000,00
  • il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell’affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5.C)
  • l’alloggio abbia una superfice netta che superi del 200% la superfice ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5.D)
  • assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater, del Comune o di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito della situazione economica familiare
  • aver riportato condanne per delitti non corposi puniti, con sentenza passata in giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).